Consiglio di Amministrazione

 

Come da R.D. 23712/1929 gli Educandati dipendono dal Ministero della Pubblica Istruzione e prevedono la presenza per statuto di un Consiglio di Amministrazione.

ART. 204  D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO ED ISTITUTI PUBBLICI DI EDUCAZIONE FEMMINILE

  1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolti.
  2. Ai predetti istituti è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati per l’approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione, che saranno indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 205.
  3. L’amministrazione di ciascun educandato o affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da un presidente e da due consiglieri, salvo diversa disposizione dello statuto e salvo aggregazione, deliberata dalla stesso consiglio, di altri due membri designati da opere od enti di assistenza e previdenza che assumano l’obbligo di affidare all’educandato un ragguardevole numero di giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la direttrice dell’educandato, la cui presenza è prescritta, ai fini della validità della seduta, quando si tratti dell’ordinamento e dell’andamento educativo e didattico dell’istituto; le proposte della direttrice in questa materia qualora non siano state accolte, saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al verbale da sottoporsi autorità vigilante.
  4. Il consiglio di amministrazione dell’educandato è nominato con decreto del ministro della Pubblica Istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite. Quando un membro del consiglio di amministrazione cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, durante il triennio, si procede alla sua sostituzione, limitatamente al rimanente periodo.
  5. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal ministro della Pubblica Istruzione quando, richiamato all’osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l’amministrazione dell’ente è affidata dallo stesso ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario straordinario. Le indenti. da corrispondere al predetto commissario sono determinate dal decreto di nomina e poste a carico del bilancio dell’ente.
  6. Il consiglio di amministrazione degli educandati delibera uno statuto che contiene le norme relative alla costituzione ed al funzionamento del consiglio di amministrazione stesso, all’amministrazione del patrimonio ed all’ammissione delle allieve, ferma restando l’osservanza dei principi informativi delle originarie tavole di fondazione. Lo statuto è approvato con decreto del ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il ministro del Tesoro, sentito il Consiglio di Stato.
  7. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo, sui contratti o convenzioni di qualsiasi natura, sulla misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; cura la conservazione e l’incremento del patrimonio, vigila direttamente sulla direttrice e, per suo tramite, sul restante personale di ogni categoria e grado e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti.
  8. Agli educandati femminili dello Stato possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. La direttrice svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi.
  9. Per l’assistenza da parte dell’Avvocatura dello Stato, si applica agli educandati femminili dello Stato quanto previsto per i convitti nazionali.
  10. Ad ogni educandato femminile statale è concesso il gratuito perpetuo uso degli immobili dello Stato posto a servizio dell’istituto medesimo, qualunque sia l’epoca in cui l’assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria degli immobili statali concessi in uso fanno carico al Ministero dei Lavori Pubblici.
  11. Ai fini dell’esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.
  12. Il presente articolo si applica, oltre che agli educandati femminili dello Stato, agli altri istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 1› ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano riferibili esclusivamente ad istituzioni statali.

Il Consiglio di Amministrazione:

Il Presidente: dott. Gian Antonio Lucca

Consigliere: geom. Paolo Trevisan

Consigliere: prof. Renato Dal Cavaliere

Cliccando il link sottostante si può scaricare il regolamento:

Regolamento interno Consiglio di Amministrazione.pdf